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Il relatore dei disegno di legge di cui all'AC 2936 in corso di
esame alla Va Commissione della Camera dei deputati, on. Corsaro (PdL), ha
presentato un emendamento che sopprime e riformula il comma 9 dell'articolo 2
del precedente testo approvato dal Senato, reintroducendo, sia pure come
autonoma possibilità da parte delle Regioni, l'obbligo del Durc.
Ecco il testo dell'emendamento:
V Commissione
Giovedì 3
dicembre 2009 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.
EMENDAMENTI DEL
RELATORE
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
- All'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà
normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono
stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta
alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di
Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite
le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL,
possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della
sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione
all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno
ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini
del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese
individuali";
- All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il
seguente: "4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso
di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dei
precedente articolo 28".
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