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DURC
FINANZIARIA 2010 - AC 2936

 

 

Il relatore dei disegno di legge di cui all'AC 2936 in corso di esame alla Va Commissione della Camera dei deputati, on. Corsaro (PdL), ha presentato un emendamento che sopprime e riformula il comma 9 dell'articolo 2 del precedente testo approvato dal Senato, reintroducendo, sia pure come autonoma possibilità da parte delle Regioni, l'obbligo del Durc.

Ecco il testo dell'emendamento:

V Commissione

Giovedì 3 dicembre 2009 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. All'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali";
  2. All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dei precedente articolo 28".

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