Lo
scorso 28 dicembre
2009, l’Anva Regionale ha incontrato l'assessore regionale
Cocchi e
il dirigente Bongini. Anche la Regione Toscana conferma la
nostra
lettura del testo approvato in Finanziaria che di fatto
demanda
alle Regioni la possibilità di richiedere il DURC per nuove
e
vecchie autorizzazioni.
Ad
oggi la Regione non
intende adottare alcun provvedimento in merito, per i tempi ormai
conclusivi della Legislatura, e se ne parlerà pertanto con
il nuovo
Consiglio. La regione è interessata ad adottare un
provvedimento,
tuttavia concorda con noi sull'esigenza di una regola che valga per
tutti (e non solo per gli ambulanti) e che soprattutto si fondi sul
principio della semplificazione amministrativa per l'operatore. Non
inutili e nuove carte, ma semplici meccanismi di controllo
telematico.
In
ogni caso se ne
parlerà nella prossima legislatura.
Riepilogando:
Ad oggi pertanto non sussiste in Toscana alcun
obbligo di presentazione del DURC, nè per nuove,
nè per vecchie
autorizzazioni, nè esiste più la scadenza del
31 gennaio 2010.
Ricordiamo
il testo della
Finanziaria:
Al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà
normativa in materia di disciplina delle attività
economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui
al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
tal caso, possono essere altresì stabilite le
modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi
della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria
riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
possono essere chiamati al compimento di attività di
verifica della sussistenza e regolarità della predetta
documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni
caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese
individuali»; b) all'articolo 29, dopo il comma 4
è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in
caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis
dell'articolo 28».
Abbiamo
chiesto alla
Regione di produrre una comunicazione ai Comuni in cui si chiarifichi
la lettura della norma e l'intenzione della Regione di non
adottare alcun provvedimento.
Naturalmente
l'attuale
situazione rinvia il problema a data da definirsi e non lo risolve.
Ovviamente
vi terremo
aggiornati su ogni evoluzione in merito.
Invitiamo
comunque tutti i soci che abbiamo avuto richieste da parte
dei Comuni
(in particolare anche fuori Toscana) di produrre il DURC (o
comunque documentazioni a riguardo), di rivolgersi presso i nostri
uffici al fine di meglio chiarire la questione con le stesse
Amministrazioni che hanno avanzato tale richiesta!
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