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DIVIETO COMMERCIALIZZAZIONE SACCHETTI NON BIODEGRADABILI

 

Come è noto, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", prevedeva, all'art. 1, comma 1129, che, ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non risultino biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
Il successivo comma 1130 disponeva che il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, avrebbe individuato le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (termine poi differito al 1° gennaio 2011), della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Nella nota n. 4244, dello scorso 8 ottobre, lo scrivente Ufficio aveva espresso perplessità sulla possibilità che il divieto di commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili partisse dal 1° gennaio 2011 in mancanza di precise indicazioni da parte dei Ministeri interessati.

Fra i vari interrogativi, ci si chiedeva se, nel caso in cui i sacchetti non fossero commercializzati, bensì ceduti gratuitamente al consumatore finale (come avviene in molti piccoli esercizi di vendita), il supposto divieto dovesse ritenersi comunque sussistente.

In data odierna, il Ministero dello sviluppo economico, proprio in relazione ai dubbi da noi sollevati, ha emesso un comunicato stampa, che indica la soluzione al problema principale, quello dello smaltimento delle scorte, pervenendo alla conclusione che il divieto di commercializzazione dei sacchetti da asporto merci, non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, sarà in vigore dal 1° gennaio 2011, ma resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purchè la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito.

Pistoia, lì 31.12.2010

Anva Confesercenti

 

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