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Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Parte II
Educazione, informazione, pratiche commerciali,
pubblicità (1)
(1) Rubrica così modificata dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146. Titolo I
Educazione del consumatore Art.
4. Educazione del consumatore 1. L'educazione dei consumatori e
degli utenti e' orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e
interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai
procedimenti amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi
esponenziali. 2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori,
svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono
dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori
maggiormente vulnerabili. Titolo II
Informazioni ai consumatori Capo I Disposizioni Generali
Art. 5. Obblighi generali 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente
titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale
sono dirette le informazioni commerciali. 2. Sicurezza, composizione e
qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli
obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque
provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed
espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consumatore. Capo II
Indicazione dei prodotti Art.
6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le
confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul
territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di
origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove
questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto. Art. 7. Modalita' di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al
consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6
possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei
prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in
accompagnamento dei prodotti stessi. Art. 8. Ambito
di applicazione 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo
i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2.
Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non
disciplinati. Art. 9. Indicazioni in lingua
italiana 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli
utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2. Qualora le
indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu' lingue, le medesime
sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita' e
leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3. Sono
consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune. Art. 10. Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione
dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto
comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di
presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione
disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua
originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6. 2.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101. Art. 11. Divieti di commercializzazione 1. E'
vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12. Sanzioni 1. Fatto salvo quanto
previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per
quanto attiene alle responsabilita' del produttore, ai contravventori al
divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516
euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero
delle unita' poste in vendita. 2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale del professionista. Capo III
Particolari modalita' di informazione
Sezione I Indicazione dei prezzi per unita' di
misura Art. 13. Definizioni 1. Ai
fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo
finale, valido per una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del
prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unita'
di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta,
valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un
metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di
quantita' diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato
sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare
ed e' misurato alla presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo:
un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua
natura o delle sue proprieta'; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi
omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l'unita'
di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle
collettivita', costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato
immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Art. 14. Campo di applicazione 1. Al fine di
migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei
prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16. 2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato
quando e' identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati
sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura. 4. La pubblicita'
in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita'
di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 16. 5. Il codice non si applica: a) ai
prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la
somninistrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite
all'asta; c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato. Art. 15. Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di
misura 1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una
quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le
modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i
prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche
congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso
netto del prodotto sgocciolato. 4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per
unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura,
nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantita'. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi
per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici
di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo
visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Art. 16. Esenzioni 1. Sono esenti
dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i
quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della
loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi
che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981,
n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di
diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati
nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per
una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti
preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita'
netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione
delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti
da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento
finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non
alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2. Il
Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto, puo' aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente
prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le
predette esenzioni. Art. 17. Sanzioni 1.
Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica
secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con le modalita' ivi previste. Titolo III
Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni
commerciali (1) (1) Rubrica
così modificata dal
decreto legislativo 23
ottobre 2007, n. 221. Capo I
(1) Disposizioni generali
(1) Capo così modificato dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146. Art.
18. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si
intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel
quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica
che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto":
qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni; d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di
seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione,
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un
prodotto ai consumatori; e) "falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad
alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una
decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) "codice di condotta": un
accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce
il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice
in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più
settori imprenditoriali specifici; g) "responsabile del codice": qualsiasi
soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del
controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo; h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza
e di buona fede nel settore di attività del professionista; i)
"invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto; l) "indebito condizionamento": lo
sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare
una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale
ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di
prendere una decisione consapevole; m) "decisione di natura commerciale": la
decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto,
in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente,
se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in
relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a
compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; n) "professione
regolamentata": attività professionale, o insieme di attività
professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalità di esercizio, è subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
(1) Questo articolo è stato
così sostituito dallart. 1, comma 1, del
d. l. 2 agosto 2007, n.
146 Art. 19. Ambito di
applicazione 1. Il presente titolo si applica alle pratiche
commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima,
durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il
presente titolo non pregiudica: a) l'applicazione delle disposizioni
normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione,
validita' od efficacia del contratto; b) l'applicazione delle disposizioni
normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei
prodotti; c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la
competenza giurisdizionale; d) l'applicazione delle disposizioni normative
relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici
deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni
regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza
professionale. 3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali
di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali
scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a
tali aspetti specifici. 4. Il presente titolo non e' applicabile in materia
di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in
metalli preziosi. Capo II
(1) Pratiche commerciali scorrette
(1) Capo così modificato dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146. Art.
20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette 1. Le pratiche
commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale e' scorretta
se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio
di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo
di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu'
ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa
si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o fisica, della loro eta' o
ingenuita', in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere,
sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la
pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate
o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4.
In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di
cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e
26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso
scorrette. Sezione I Pratiche commerciali
ingannevoli Art. 21. Azioni
ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale
che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta,
in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e'
idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei
seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a)
l'esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del
prodotto, quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la
composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la
descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono
attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove
e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del
professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di
vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o
all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d)
il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo; e) la necessita' di una manutenzione, ricambio,
sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l'identita', il patrimonio, le
capacita', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i
diritti di proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente
Codice. 2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e
comporti: a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto
che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e
altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita'
comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato
a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il
professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal
codice. 3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. E' considerata,
altresi', scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la
loro sicurezza. Art. 22. Omissioni
ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica
commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di
comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore
medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata
un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo
oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di
cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica
l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia'
evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o
e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di
comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in
termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di
informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura
adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai
consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all'acquisto sono
considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora
non risultino gia' evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali
del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso; b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come la
sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente,
l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale
egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del
prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in
anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non
possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalita' di
pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano
difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e)
l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono
considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione,
previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali,
compresa la pubblicita' o la commercializzazione del prodotto.
Art. 22-bis. Pubblicità ingannevole delle
tariffe marittime (1) 1. E considerata ingannevole
la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie
marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing,
reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagna marittima separatamente
dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque
destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.
(1) Articolo inserito dallart. 2 della
L. 23 luglio 2009, n.
99 Art.
23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche
commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un
professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un
marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio equivalente senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero,
che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra
natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue
pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o
approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le
condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione
ricevuta; e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo
senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo'
avere per ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire da un
altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro
un periodo e in quantita' ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita'
della pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare
all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1)
rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2)
rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo
di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un
campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. g)
dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile solo per
un periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a condizioni particolari
per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione
immediata e privare i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente
per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l'assistenza
post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima
dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello
Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente
tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente
comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere
l'operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque
l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita; l) presentare i diritti
conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria
dell'offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare
contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto,
qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista
senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto
inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza
personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il
prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro
produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo
a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso
produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a
carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio
della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal
consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il
professionista e' in procinto di cessare l'attivita' o traslocare; r)
affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati
sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la
capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare
informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita' di
ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una
pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza
attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un
prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un
supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla
pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere
nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che
lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver gia' ordinato
il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero,
che il professionista non agisce nel quadro della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al
vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che
i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto. Sezione II Pratiche commerciali aggressive
Art. 24. Pratiche commerciali
aggressive 1. E' considerata aggressiva una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione,
compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e'
idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento
del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e'
idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso. Art. 25.
Ricorso a
molestie coercizione o indebito condizionamento 1. Nel
determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo,
molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i
tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia
fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di
qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita' tale da
alterare la capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne
la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale,
oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore
intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un
contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro
professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove
tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. Art. 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso
aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le
seguenti pratiche commerciali: a) creare l'impressione che il consumatore
non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del
contratto; b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore,
ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non
ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione
contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni
commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo
di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che
intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu' di una
polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente
essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o
omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine
di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti
contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio
pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o
convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti
reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la
restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che
il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma
2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non
acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la
sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al
vero, che il consumatore abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo
una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti
non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione
volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al
versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
Capo III (1) Applicazione
(1) Capo così modificato dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146. Art.
27. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata
"Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche
quale autorita' competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra
le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela
i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. L'Autorita',
d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia
interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei poteri
investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in
relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e'
indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel
territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un
altro Stato membro. 3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette,
laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo'
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni
informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere
a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i
documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a
quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 5. L'Autorita'
puo' disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di
fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli
interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel
procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di
fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista
l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva
ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori,
ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 6. Quando la pratica commerciale e'
stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta
scorrettezza e gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere
dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine
all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del
professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali
impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il
procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. 8.
L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione,
qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere
disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera,
anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo
da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre
effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e
della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai
sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a
50.000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite
sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 11. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la
procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione. 12. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di
cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai
sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo'
disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita'
sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di
cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell'Autorita'. 14. Ove la pratica commerciale
sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e
delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento. 15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in
materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore
protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei
marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine
riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni
e servizi concorrenti." Art. 27-bis
(1) Codici di condotta 1. Le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a
una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali
specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei
professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del
soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro
applicazione. 2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e
inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al
consumatore, anche per via telematica. 3. Nella redazione di codici di
condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata
la dignita' umana. 4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono
comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e
conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti. 5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti
e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i
consumatori. (1) Articolo inserito dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146. Art. 27-ter
(1) Autodisciplina 1. I consumatori, i
concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di
avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il
professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo
incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico
settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far
cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni
caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della
procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita', ai
sensi dell'articolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura
davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di
astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono
chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso
sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni. (1) Articolo inserito
dal decreto legislativo
2 agosto 2007, n. 146. Art. 27-quater
(1) Oneri di informazione 1. L'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano
periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai
sensi del presente titolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico
provvedera' affinche' sul proprio sito siano disponibili: a) le informazioni
generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso
disponibili in caso di controversie, nonche' sui codici di condotta adottati ai
sensi dell'articolo 27-bis; b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o
associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o
assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative
riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale. (1) Articolo inserito dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146.
TITOLO IV PARTICOLARI MODALITA DELLA
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (1)
(1) Titolazione così modificata dal
D.L.vo 2 agosto 2007, n.
146 CAPO I
RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI TELEVENDITE
(1) (1)
Titolazione così modificata dal
D.L.vo 2 agosto 2007, n.
146. Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di tele
vendite Art. 28. Ambito di
applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione
(1) si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in
materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di
servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di
televendita. (1) Parola
così modificata dal
decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146. Art.
29. Prescrizioni 1. Le televendite devono evitare ogni forma di
sfruttamento della superstizione, della credulita' o della paura, non devono
contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Art. 30. Divieti 1. E' vietata la
televendita che offenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza,
sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a
base di tabacco. 2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori,
anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per
cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le modalita' della fornitura, gli
eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate. Art. 31. Tutela dei minori 1. La televendita
non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di
locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare
pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a
loro tutela: a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b) non esortare i
minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o
servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare minorenni in
situazioni pericolose. Art. 32. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il
regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi' come
disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50
all'articolo 61, del codice, nonche' le ulteriori disposizioni stabilite in
materia di pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi' le sanzioni
di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.
481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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